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Lo statuto del Rugby Club Codogno
STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA NON
RICONOSCIUTA
(aggiornato con le modifiche del D.L. 22 marzo 2004, n. 72,
convertito con modificazioni nella legge 21 maggio 2004, n. 128)
Articolo 1 –
DENIMINAZIONE E SEDE
E’ costituita in Codogno (LO), via Amedeo Duca d’Aosta snc,
un’associazione sportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice
Civile denominata “Rugby Club Codogno associazione dilettantistica”.
Articolo 2 – SCOPO
1-
L’associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita
dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o
differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
2-
Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte del
CONI o di enti riconosciuti da questo delegati, ha per finalità lo sviluppo e
la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina del rugby, intese
come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione
di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di
attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della
citata disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali,
l’associazione potrà, fra l’altro, svolgere l’attività di gestione, conduzione
e manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive abilitate alla
pratica del rugby. Nonché lo svolgimento di attività didattica per l’avvio,
l’aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva
della disciplina sopra indicata. Nella propria sede, sussistendone i
presupposti, l’associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei
propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.
3-
L’associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della
struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dell’elettività
delel cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni
volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere
lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per
assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e
specializzare le sue attività.
4-
L’associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle
norme ed alle direttive del CONI, nonché allo statuto ed ai regolamenti della
Federazione Italiana Rugby; si impegna ad accettare eventuali provvedimenti
disciplinari che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a
suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in
tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività
sportiva.
5-
Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme
dello statuto e dei regolamenti federali nella parte relativa
all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
6-
L’associazione s’impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee
dei propri atleti tesserati al fine di nominare il loro rappresentante con
diritto di voto nelle assemblee federali.
Articolo 3 – DURATA
La durata dell’associazione è illimitata e la stessa potrà essere
sciolta con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.
Articolo 4 – DOMANDA DI
AMMISSIONE
1-
Possono fa parte dell’associazione in qualità di soci solo le
persone fisiche che partecipano alle attività sociali, sia ricreative che
sportive svolte dall’associazione e che ne facciano richiesta e che siano
dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini
sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e
non limitato, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della
rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con
l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia
indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio
dell’associazione, della Federazione Italiana Rugby e dei suoi organi. Viene
espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto
associativo medesimo ed ai diritti che ne derivano.
2-
Tutti coloro i quali intendono far parte dell’associazione dovranno
redigere una domanda su apposito modulo.
3-
La validità della qualità di socio efficacemente conseguita
all’atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da
parte del consiglio direttivo,il cui giudizio deve essere sempre motivato e
contro la cui decisione è ammesso appello all’assemblea generale.
4-
In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne,
la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la patria potestà. Il
genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti
nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le
obbligazioni dell’associato minorenne.
5-
La quota associativa non può essere trasferita a terzi o
rivalutata.
6-
L’associazione dovrà tesserare alla Federazione Italiana Rugby
tutti i propri soci.
Articolo 5 – DIRITTI
DEI SOCI
1-
Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del
diritto di partecipazione alle assemblee sociali, nonché dell’elettorato attivo
e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne
alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2-
Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire
cariche sociali all’internodell’associazione nel rispetto tassativodei
requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.
3-
La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative
indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità
stabilite nell’apposito regolamento.
Articolo 6 – DECADENZA
DEI SOCI
1- I soci cessano di
appartenere all’associazione nei seguenti casi:
A- Dimissione
volontaria;
B- Morosità protrattasi
per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota
associativa;
C- Radiazione deliberata
dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronuncia
contro il socio che commette
azioni ritenute
disonorevoli entro e fuori dell’associazione, o con la sua condotta,
costituisca ostacolo al buon andamento del
sodalizio.
D- Scioglimento
dell’associazione ai sensi dell’art. 25 del presente statuto.
2- Il provvedimento di
radiazione di cui alla precedente lettera “C” assunto dal consiglio direttivo,
deve essere ratificato
dall’assemblea
ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alal quale deve essere convocato il
socio interessato, si procederà in
contraddittorio con
l’interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione
rimane sospeso fino alla data di
svolgimento
dell’assemblea.
4-
L’associato radiato non può essere più ammesso.
Articolo 7 –ORGANI
Gli organi sociali sono:
1-
l’Assemblea generale dei soci;
2-
il Presidente;
3-
il consiglio direttivo.
Articolo 8 –
FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA
1-
L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo
dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando
è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità degli
associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate, obbligano tutti
gli associati,a nche se non intervenuti o dissenzienti.
2-
La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta
al consiglio direttivo da almeno al metà più uno degli associati in regola con
il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che ne propongono
all’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del
consiglio direttivo. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere
richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.
3-
L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione
o comunque in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli
associati.
4-
Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio
direttivo; in caso di sua assenza od impedimento, da una delle persone
legittimamente intervenute all’assemblea ed eletta dalla maggioranza dei
presenti.
5-
L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.
Nell’assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche
sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzione di scrutatori,
i candidati alle medesime cariche.
6-
L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale
dell’assemblea sia redatto da un notaio.
7-
Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le
modalità e l’ordine delle votazioni.
8-
Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato al
presidente della stessa, dal segretari, e se nominati, dai due scrutatori.
Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con
le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantire la massima
diffusione.
Articolo 9 – DIRITTI DI
PARTECIPAZIONE
1-Potranno prendere
parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i soli soci in
regola con il versamento della quota
annua e non soggetti
a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto
solo gli associati maggiorenni. Il
consiglio direttivo
delibererà l’elenco degli associati
aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello
all’assemblea
da presentarsi prima
dello svolgimento della stessa.
2- Ogni socio può
rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di tre
associati
Articolo 10 – ASSEMBLEA
ORDINARIA
1-
La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni
prima della data stabilita, mediante affissione di avviso nella sede
delL’associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta
ordinaria, posta elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione
dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza
e l’elenco delle materie da trattare.
2-
L’assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e
convocata dal presidente almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla
chiusura ell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio consuntivo e
per l’esame del bilancio preventivo.
3-
Spetta all’assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive
generali dell’associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti
sociali; per la nomina degli organi direttivi dell’associazione e di tutti gli
organi attinenti alla vita ed ai rapporti dell’associazione che non rientrino
nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente
sottoposti al suo esame ai sensi el precedente art. 8, comma 2.
Articolo 11 – VALIDITA’
ASSEMBLEARE
1-
L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima
convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi
diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza
dei presenti. Ogni socio ha diritto di voto.
2-
L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente
costituita da quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di
voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3-
Trascorsa un’ora dalla prima convocazione, tanto l’assemblea
ordinaria che l’assemblea straordinaria saranno validamente costituite
qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei
presenti. Ai sensi dell’articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo
scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto
favorevole di almeno ¾ delgi associati.
Articolo 12 – ASSEMBLEA
STRAORDINARIA
1-
L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio
direttivo almeno quindici giorni prima dell’adunanza mediante affissione
d’avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli
associati a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, fax o telegramma. Nella
convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora
dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
2-
L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a
diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali
elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale a compromettere il funzionamento
e la gestione dell’associazione, scioglimento dell’associazione e modalità di
liquidazione.
Articolo 13 – CONSIGLIO
DIRETTIVO
1-
Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile da tre a
undici componenti, determinato, di volta in volta, dall’assemblea dei soci ed
eletti, compreso il presidente, dall’assemblea stessa. Il consiglio direttivo
nel proprio ambito nomina il vicepresidente ed il segretario con funzioni di
tesoriere. Il consiglio direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti
sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di
parità prevarrà il voto del presidente.
2-
Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente
tesserati alla Federazione Italiana Rugby, in regola con il pagamento delle
quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano la medesima carica
sociale in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito
della Federazione Italiana Rugby medesima, non abbiano riportato condanne in
giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del
CONI o di un qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali ad esso
aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi
superiori ad un anno.
3-
Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza
della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
4-
In caso di parità il voto del presidente è determinante.
5-
Le deliberazioni del consiglio direttivo, per la loro validità,
devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e
dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli
associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a
garantirne la massima diffusione.
Articolo 14 –
DIMISSIONI
1-
Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio
venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del
consiglio, i rimanenti provvederanno all’integrazione del consiglio con il
subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere
non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni
conseguite dall’ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano
candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei
suoi componenti fino alla prossima assemblea utile, dove si procederà alle
votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza
dei consiglieri sostituiti.
2-
Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio
direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal
vicepresidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla
prima assemblea utile successiva.
3-
Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in
carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la
maggioranza dei suoi componenti, compreso i presidente. Al verificarsi di tale
evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l’assemblea
ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova
costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione
dell’amministrazione ordinaria dell’associazione, le funzioni saranno svolte
dal consiglio decaduto
Articolo 15 –
CONCOVAZIONE DIRETTIVO
Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo
ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei
consiglieri, senza formalità.
Articolo 16 – COMPITI
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Sono compiti del consiglio direttivo:
A-
deliberare sulle domande di ammissione dei soci; redigere il
bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’assemblea;
B-
fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno
una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria nel rispetto del
quorum di cui all’art. 8, comma 2;
C-
Redigere gli eventuali regolamenti interni all’attività sociale da
sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
D-
Adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si
dovessero rendere necessari;
E-
Attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle
decisioni dell’assemblea dei soci.
Articolo 17 – IL
PRESIDENTE
Il presidente dirige l’associazione e ne controlla il funzionamento
nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale
rappresentante in ogni evenienza.
Articolo 18 – IL
VICEPRESIDENTE
Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza
o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente
delegato.
Articolo 19 – IL
SEGRETARIO
Il segretario da esecuzione alle deliberazioni del presidente e del
consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla
corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione dell’associazione e
s’incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei
pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.
Articolo 20 – IL
RENDICONTO
1-
Il consiglio direttivo redige il bilancio dell’associazione, sia
preventivo che consuntivo da sottoporre all’approvazione assembleare. Il
bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione
economico-finanziaria dell’associazione.
2-
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed
economico-finanziaria dell’associazione, nel rispetto del principio della
trasparenza nei confronti degli associati.
3-
Insieme alla convocazione dell’assemblea ordinaria che riporta
all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messo a
disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.
Articolo 21 – ANNO
SOCIALE
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1 di luglio e
terminano il 30 giugno di ciascun anno.
Articolo 22 –
PATRIMONIO
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative
determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed
associzazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività
organizzate dall’associazione.
Articolo 23 – SEZIONI
L’assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle
sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli
scopi sociali.
Articolo 24 – CLAUSOLA
COMPROMISSORIA
Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed i soci e tra
i soci medesimi, saranno devolute all’esclusiva competenza di un collegio
arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Italiana
Rugby.
Articolo 25 –
SCIOGLIMENTO
1 – Lo scioglimento dell’associazione è
deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria
e validamente
costituita con la
presenza di almeno ¾ degli associati aventi diritto di voto, con
l’approvazione, sia in prima che in seconda
convocazione, di
almeno ¾ dei soci esprimeti il voto personale, con esclusione delle deleghe.
Così pure la richiesta
dell’assemblea
generale straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento
dell’associazione deve essere
presentata da
almeno i ¾ dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.
2 – L’assemblea,
all’atto di scioglimento dell’associazione, delibererà sentita l’autorità
preposta, in merito alla destinazione
dell’eventuale residuo attivo del
patrimonio dell’associazione
3 – La destinazione del
patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità
sportive, fatta salva diversa
destinazione
imposta dalla legge.
Articolo 26 – NORMA DI
RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si
applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione
Italiana Rugby a cui l’associazione è affiliata e in subordine le norme del
Codice Civile.
Codogno, 28/06/2005 Rugby
Club Codogno
Il Presidente