Il Consiglio Direttivo

 

 

 

I Verbali

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Lo statuto del Rugby Club Codogno

 

STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA NON RICONOSCIUTA

(aggiornato con le modifiche del D.L. 22 marzo 2004, n. 72, convertito con modificazioni nella legge 21 maggio 2004, n. 128)

 

Articolo 1 – DENIMINAZIONE E SEDE

E’ costituita in Codogno (LO), via Amedeo Duca d’Aosta snc, un’associazione sportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata “Rugby Club Codogno associazione dilettantistica”.

 

Articolo 2 – SCOPO

1-     L’associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

2-     Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI o di enti riconosciuti da questo delegati, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina del rugby, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’associazione potrà, fra l’altro, svolgere l’attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive abilitate alla pratica del rugby. Nonché lo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l’associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.

3-     L’associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dell’elettività delel cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

4-     L’associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, nonché allo statuto ed ai regolamenti della Federazione Italiana Rugby; si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.

5-     Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello statuto e dei regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

6-     L’associazione s’impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

 

Articolo 3 – DURATA

La durata dell’associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.

 

Articolo 4 – DOMANDA DI AMMISSIONE

1-     Possono fa parte dell’associazione in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali, sia ricreative che sportive svolte dall’associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitato, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’associazione, della Federazione Italiana Rugby e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo ed ai diritti che ne derivano.

2-     Tutti coloro i quali intendono far parte dell’associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

3-     La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del consiglio direttivo,il cui giudizio deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’assemblea generale.

4-     In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

5-     La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

6-     L’associazione dovrà tesserare alla Federazione Italiana Rugby tutti i propri soci.

 

Articolo 5 – DIRITTI DEI SOCI

1-     Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

2-     Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’internodell’associazione nel rispetto tassativodei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.

3-     La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento.

 

Articolo 6 – DECADENZA DEI SOCI

     1- I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:

     A- Dimissione volontaria;

     B- Morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;

     C- Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronuncia contro il socio che commette   

         azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione, o con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del 

         sodalizio.

     D- Scioglimento dell’associazione ai sensi dell’art. 25 del presente statuto.

     2- Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera “C” assunto dal consiglio direttivo, deve essere ratificato 

         dall’assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alal quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in

         contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di 

         svolgimento dell’assemblea.

4-     L’associato radiato non può essere più ammesso.

 

Articolo 7 –ORGANI

Gli organi sociali sono:

1-     l’Assemblea generale dei soci;

2-     il Presidente;

3-     il consiglio direttivo.

 

Articolo 8 – FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA

1-     L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate, obbligano tutti gli associati,a nche se non intervenuti o dissenzienti.

2-     La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno al metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che ne propongono all’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.

3-     L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione o comunque in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

4-     Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo; in caso di sua assenza od impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

5-     L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell’assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzione di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

6-     L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea sia redatto da un notaio.

7-     Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.

8-     Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato al presidente della stessa, dal segretari, e se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantire la massima diffusione.

 

Articolo 9 – DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

     1-Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i soli soci in regola con il versamento della quota 

        annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il 

        consiglio direttivo delibererà l’elenco degli associati  aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all’assemblea

        da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.

     2- Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di tre associati

 

Articolo 10 – ASSEMBLEA ORDINARIA

1-     La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima della data stabilita, mediante affissione di avviso nella sede delL’associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.

2-     L’assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura ell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio consuntivo e per l’esame del bilancio preventivo.

3-     Spetta all’assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali; per la nomina degli organi direttivi dell’associazione e di tutti gli organi attinenti alla vita ed ai rapporti dell’associazione che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi el precedente art. 8, comma 2.

 

Articolo 11 – VALIDITA’ ASSEMBLEARE

1-     L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto di voto.

2-     L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita da quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3-     Trascorsa un’ora dalla prima convocazione, tanto l’assemblea ordinaria che l’assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell’articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ delgi associati.

 

Articolo 12 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1-     L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno quindici giorni prima dell’adunanza mediante affissione d’avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.

2-     L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale a compromettere il funzionamento e la gestione dell’associazione, scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione.

 

Articolo 13 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1-     Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile da tre a undici componenti, determinato, di volta in volta, dall’assemblea dei soci ed eletti, compreso il presidente, dall’assemblea stessa. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Il consiglio direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

2-     Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati alla Federazione Italiana Rugby, in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano la medesima carica sociale in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della Federazione Italiana Rugby medesima, non abbiano riportato condanne in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di un qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

3-     Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4-     In caso di parità il voto del presidente è determinante.

5-     Le deliberazioni del consiglio direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

 

Articolo 14 – DIMISSIONI

1-     Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno all’integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall’ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prossima assemblea utile, dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

2-     Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vicepresidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

3-     Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso i presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l’assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio decaduto

 

Articolo 15 – CONCOVAZIONE DIRETTIVO

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

 

Articolo 16 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Sono compiti del consiglio direttivo:

A-    deliberare sulle domande di ammissione dei soci; redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’assemblea;

B-     fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria nel rispetto del quorum di cui all’art. 8, comma 2;

C-    Redigere gli eventuali regolamenti interni all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;

D-    Adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;

E-     Attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci.

 

Articolo 17 – IL PRESIDENTE

Il presidente dirige l’associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

 

Articolo 18 – IL VICEPRESIDENTE

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

 

Articolo 19 – IL SEGRETARIO

Il segretario da esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione dell’associazione e s’incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

 

Articolo 20 – IL RENDICONTO

1-     Il consiglio direttivo redige il bilancio dell’associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all’approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’associazione.

2-     Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

3-     Insieme alla convocazione dell’assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

 

Articolo 21 – ANNO SOCIALE

L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1 di luglio e terminano il 30 giugno di ciascun anno.

 

Articolo 22 – PATRIMONIO

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associzazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’associazione.

 

Articolo 23 – SEZIONI

L’assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

 

Articolo 24 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed i soci e tra i soci medesimi, saranno devolute all’esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Italiana Rugby.

 

Articolo 25 – SCIOGLIMENTO

     1 – Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente

          costituita con la presenza di almeno ¾ degli associati aventi diritto di voto, con l’approvazione, sia in prima che in seconda

          convocazione, di almeno ¾ dei soci esprimeti il voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta

          dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell’associazione deve essere

          presentata da almeno i ¾ dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.

     2 – L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’associazione, delibererà sentita l’autorità preposta, in merito alla destinazione 

          dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione

     3 – La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa

          destinazione imposta dalla legge.

 

Articolo 26 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Rugby a cui l’associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice Civile.

 

 

 

Codogno, 28/06/2005                                                                           Rugby Club Codogno

                                                                                                             Il Presidente

 

 

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